Legge 201 del 2010.

Si tratta della ratifica Italiana della Convenzione Europea per la protezione degli Animali da compagnia (Strasburgo, 14 agosto 1991).
Con questa legge è stata data piena ed intera esecuzione alla Convenzione. Di conseguenza, sono stati modificati alcuni articoli del codice penale[1]. La legge comprende anche due norme di adeguamento dell'ordinamento italiano sul traffico illecito di Animali da compagnia e sull'introduzione illecita di Animali da compagnia.

Nella sua interezza, la Convenzione si articola in questo modo:

Art. 1 Definizioni: vengono definiti i termini Animale da compagnia, commercio di Animali da compagnia, allevamento e custodia di Animali da compagnia a fini commerciali, rifugio per Animali, Animale randagio[2] e autorità competente;

Art. 2 Settore di applicazione e attuazione;

Art. 3 Principi fondamentali per il benessere degli Animali: sono molto importanti e vengono riassunti in:

    Nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un Animale da compagnia.
    Nessuno deve abbandonare un Animale da compagnia.

Art. 4 Mantenimento: riguarda le condizioni per poter tenere un Animale da compagnia. In particolare il custode di un Animale da compagnia deve:

    rifornirlo in quantità sufficiente di cibo e di acqua di sua convenienza;
    procurargli adeguate possibilità di esercizio;
    prendere tutti i ragionevoli provvedimenti per impedire che fugga.

Se tali condizioni non possono essere rispettate o se, pur rispettandole, l'Animale non si adatta alla cattività, allora non deve essere tenuto come Animale da compagnia;

Art. 5 Riproduzione;

Art. 6 Limiti di età per l'acquisto: è fissato a 16 anni. Per età minori serve la garanzia di un responsabile parentale;

Art. 7 Addestramento;

Art. 8 Commercio, allevamento e custodia a fini commerciali, rifugi per Animali;

Art. 9 Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e manifestazioni analoghe;

Art. 10 Interventi chirurgici: viene sancito il divieto di intervenire se non per curare un Animale o per sterilizzarlo. In particolare sono vietati:

    il taglio della coda;
    il taglio delle orecchie;
    la recisione delle corde vocali;
    l'asportazione delle unghie e dei denti.

Art. 11 Uccisione: viene specificata la procedura per l'eutanasia e vengono vietati alcuni metodi di uccisione come annegamento, asfissia, avvelenamento ed elettrocuzione se non sono preceduti da anestesia profonda.

Art. 12 Riduzione del numero di Animali randagi: sebbene la Convenzione preveda la possibilità di uccidere gli Animali con le modalità espresse nell'articolo 11, in Italia ciò è vietato.

Art. 13 Eccezioni per quanto concerne la cattura, il mantenimento e l'uccisione;

Art. 14 Programmi di informazione e di istruzione: sono volti in particolare a scoraggiare la procreazione fuori controllo, l'utilizzo di Animali come premio o ricompensa, la protezione degli Animali selvatici tenuti come Animali da compagnia.

Art. 15 Consultazioni multilaterali: è prevista una consultazione multilaterale in sede del Consiglio d'Europa ogni 5 anni, per aggiornamenti e confronti